Inderogabilità del collegio perfetto e abuso di funzione da parte del DS: la sentenza del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 novembre 2020 n. 7533
Presidente Estensore Dott. Sergio Santoro
Nota a sentenza
“Il consiglio di classe […] nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve deliberare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici”.
“Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il consiglio di classe non abbia promosso un alunno alla classe successiva, ove dal verbale della relativa riunione risulti l'assenza di un docente, non sostituito da altro collega della stessa materia, non essendo sufficiente la sostituzione dell’assente col dirigente scolastico, che in tal caso svolgerebbe illegittimamente la duplice funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito”.
ANALISI DEL CASO
I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul minore, agivano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, al fine di veder annullato il verbale del consiglio di classe con cui il proprio figlio non veniva ammesso alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado.
Parte ricorrente adduceva quale motivazione che l’assenza della docente di matematica e scienze, in quanto sostituita dal Dirigente Scolastico e non da un altro insegnante della medesima materia, aveva determinato la violazione del principio del “collegio perfetto” viziando irrimediabilmente l’atto reso in tale sede.
Il Giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, richiamava sul punto la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, riportandosi alla sentenza n. 1870/2003 e affermando che “il Collegio dei docenti nella scuola secondaria è organo collegiale perfetto, che pertanto può legittimamente decidere solo nella completezza dei suoi componenti, il che, nel caso in esame, non è avvenuto”.
A seguito del ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha confermato la decisione del TAR rimarcando e ampliando le argomentazioni sulla necessarietà del collegio perfetto nonché affermando l’illegittimità della posizione di uno dei membri del collegio nello svolgimento di una duplice funzione; nella specie si è rilevata illegittima la posizione del Dirigente Scolastico che svolgeva al contempo la funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito.
COMMENTO
È noto come dottrina e giurisprudenza riconoscano la natura di “collegio perfetto” agli organi collegiali tecnici, con funzione di giudizio, per le cui deliberazioni è necessario il quorum strutturale del plenum dei componenti.
Ciò in quanto, nei collegi con compiti di giudizio tecnico-discrezionale, come nel caso oggetto della sentenza in commento, la valutazione operata da ciascun componente è espressione di competenza e professionalità proprie, che ciascun membro del collegio è chiamato a impegnare nell’espletamento delle proprie funzioni. La necessaria presenza di tutti i membri del collegio, dunque, deriva dalla infungibilità della competenza di ciascuno, in ragione delle diverse materie di pertinenza.
Tale aspetto, non deve essere confuso con l’impossibilità di sostituire uno dei componenti del collegio con un soggetto con la medesima professionalità, che possa sopperire, da un punto di vista strettamente tecnico, all’assenza del membro titolare.
La pregevolissima pronuncia del Consiglio di Stato consente di cogliere appieno tali aspetti muovendo, appunto, dal principio del collegio perfetto coordinato con la normativa di riferimento. L’efficace disamina dell’Ecc.mo Giudicante muove dal presupposto che, a norma degli artt. 5, comma 7, e 193, comma 1, del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, nelle scuole di istruzione secondaria la valutazione periodica e finale degli alunni spetta al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e che, dunque, detto consiglio sia costituito da tutti i docenti della classe e (meramente) presieduto dal dirigente scolastico.
Il sapiente punto di vista offerto dal Consiglio di Stato delinea i confini delle funzioni riconosciute in capo ad ogni soggetto coinvolto: ai membri del collegio, dotati di consapevole conoscenza e di strumenti idonei per la valutazione degli elementi da porre alla base del giudizio tecnico-discrezionale che sono chiamati a pronunciare, e al presidente del collegio (nel caso della sentenza in commento, il Dirigente Scolastico) al quale, diversamente, è riservata la sola funzione di coordinatore della seduta. Ove l’organo di valutazione non risulti completo da un punto di vista tecnico o funzionale, il relativo provvedimento reso non può che dirsi viziato.
La “funzione giudicatrice”, difatti, essendo espressione di una valutazione strettamente tecnico-discrezionale, può essere effettuata solo da soggetti con competenze specifiche, non potendo ritenersi sufficiente una mera “lettura del registro” per sopperire alla mancanza dei prerequisiti necessari ai fini del giudicare.
In tale ottica la natura di collegio perfetto non è inficiata dalla nomina di supplenti, anzi, ne è confermata ove il soggetto chiamato a sostituire il componente impossibilitato a presenziare ne mantenga le caratteristiche tecniche.
La casistica fattuale in commento, invero, si è completamente discostata da tali principi cardine, determinando il G.A. ad annullare il verbale del collegio docenti imperfetto da un punto di vista funzionale quanto tecnico. Il Collegio, difatti, ha chiaramente affermato l’illegittimità del ruolo di sostituto assunto (“impropriamente”) dal Dirigente Scolastico pur senza possedere le necessarie competenze sulla materia e precisando come tale circostanza abbia integrato un’ulteriore illegittimità consistente nell’aver ricoperto la duplice funzione di membro nonché coordinatore del collegio, circostanza non prevista ex lege e che ne ha determinato la composizione imperfetta.
L’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, rimarca l’inderogabilità della composizione degli organi collegiali tecnici con funzione di giudizio proprio in ragione dei peculiari e delicati compiti affidati.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 novembre 2020 n. 7533
Prime sentenze definitive di accoglimento del TAR per gli aspiranti agenti della Polizia di Stato.
Nella giornata di venerdì 13 novembre, il TAR del Lazio è tornato a pronunciarsi sulla vicenda inerente al concorso per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti, all’esito di una delle prime udienze pubbliche calendarizzate in seguito all’emanazione dell’emendamento che ha sanato la posizione dei ricorrenti.
Si tratta, dunque, di una delle prime sentenze di merito che concerne i ricorrenti che in questi giorni stanno svolgendole rimanenti prove concorsuali in applicazione dell’art. 260 bis del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, provvedimento adottato dal Governo a seguito delle plurime pronunce del Giudice Amministrativo.
Ebbene, mediante tale pronuncia, il TAR del Lazio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, atteso che “l’Amministrazione resistente, mediante la richiamata convocazione, ha eliminato gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, consistenti nella esclusione dalle suddette prove di idoneità, rendendo priva di utilità pratica la prosecuzione del giudizio, dal momento che parte ricorrente non potrebbe trarre ulteriori vantaggi dall’eventuale accoglimento del ricorso”.
Difatti, precisa il TAR del Lazio, “la norma di sanatoria, introdotta in sede di conversione del decreto legge al fine di definire i contenziosi insorti sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, consente l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato” che siano stati convocati alle prove e che risultino idonei all'esito delle stesse.
Dopo le plurime pronunce in sede cautelare del Giudice Amministrativo, mediante le quali tantissimi ricorrenti sono stati convocati alle prove e dopo la nota rimessione dell’intera vicenda alla Corte Costituzionale, il TAR del Lazio ha dunque emanato una delle prime sentenze sulla questione, consentendo ai ricorrenti interessati di cristallizzare la propria posizione e, in caso di esito positivo delle prove, essere ammessi al prossimo corso di formazione e realizzare il proprio sogno di entrare a far parte della Polizia di Stato.
Il TAR del Lazio sancisce il principio del consolidamento dei candidati ammessi a frequentare con riserva il corso di laurea.
Anche se vicenda giurisprudenziale, soprattutto dinanzi al TAR del Lazio, non può dirsi conclusa, in particolar modo per quanto riguarda l’orientamento assunto in altri contenziosi dalla Sez. III°, titolare della materia, tuttavia, la Sentenza pervenuta dalla III° Sezione cd “stralcio”, presieduta nell’occasione dall’autorevole Presidente della Sez. III bis, non può non essere considerata.
Infatti, il TAR del Lazio si pronuncia con Sentenza n. 11262/2020 con innovativi principi sulla nota vicenda del consolidamento per una studentessa ammessa illo tempore con Ordinanza Cautelare. Il Collegio della Sez. III Bis, in modo illuminante, si pone il problema dei poteri conformativi del Giudice Amministrativo e dell’esigenza di possibili conseguenze incongrue o asistematiche; per il G.A. bisogna chiarire gli effetti della Sentenza quando sussiste una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare.
Il Collegio del TAR Lazio afferma con chiarezza come non rileva il testo dell’art. 4 comma 2-bis del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 (convertito con legge 2005 n. 168); secondo i Giudici del TAR ciò non rileva in quanto il dettato normativo è riferito ad una abilitazione professionale e al superamento di prove d’esame scritte e orali e non ad un test d’ingresso.
Tuttavia vi è ugualmente una situazione di affidamento e buona fede per l’avvio del percorso di studi che, anche se non completato, merita un trattamento similare a quello dell’art. 4 bis per il conseguimento di una abilitazione professionale.
L’esigenza di certezza risulta richiamata anche dalla Corte Costituzionale nella Sentenza del 9 aprile 2008 n. 108.
Per detti motivi “Ne consegue che, nella specie, è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005. Né potrebbe essere diversamente, dal momento che l'appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l'ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.”
Ancora una volta prevale la sostanza sulla forma in conformità a quanto statuito dal nostro Codice di Procedura Civile; ciò interviene in virtù di una interpretazione estensiva ispirata ai canoni di ragionevolezza e logicità, “Del resto, i giudici di questa Sezione, nella sentenza n. 889 del 17 febbraio 2010, con riguardo ad altra fattispecie relativa ad una studentessa, peraltro non destinataria di alcun provvedimento cautelare di ammissione al corso di laurea in odontoiatria, la quale aveva superato, con risultati molto apprezzabili, gli esami dei primi tre anni del corso, hanno privilegiato il predetto criterio avendo la stessa dimostrato, nella sostanza, di essere idonea alla frequenza del corso cui non era stata ammessa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2298 del 28.1.2014)”( parere n. 940/2020).”
Ne consegue, pertanto, che per il TAR del Lazio “risulta applicabile la norma di cui al richiamato art. 4, co. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, atteso che, da un lato, non viene in rilievo una procedura selettiva di tipo comparativo, con conseguente assenza di soggetti controinteressati anche solo potenzialmente lesi dagli effetti del consolidamento della posizione della ricorrente..”
Tutti gli elementi tratteggiati costituiscono motivazioni più che consistenti per giustificare l’applicazione de facto della suddetta normativa al caso di specie.
Docenti PAS: accolto l’appello, i precari mantengono il ruolo fino al provvedimento di merito.
IL CONSIGLIO DI STATO SUGLI ONERI DECADENZIALI DELLE GRADUATORIE DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
È stato pubblicato oggi un nuovo ed importantissimo provvedimento, a firma dell’Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, con il quale si introduce un’importante apertura in tema di accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina ed Odontoiatria.
Trattasi di un’ordinanza cautelare in cui il Supremo Collegio prende posizione in maniera netta ed innovativa sulla nota questione della decadenza dalle graduatorie per non aver effettuato la conferma di interesse disciplinata dall’art. 10 del D.M. n. 337/2018.
La rilevanza del pronunciamento riguarda il fatto che trattasi di una nuova giurisprudenza del Supremo Consiglio di Stato, resa in grado di appello, che può aprire la strada ai ricorrenti che incolpevolmente risultano decaduti.
Con il provvedimento viene accolto il ricorso collettivo patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, consentendo l’immatricolazione con riserva ai ricorrenti con punteggio elevato conseguito ai test.
Il tema è sempre quello della mancata assegnazione dei posti disponibili e non banditi, già accolto con ordinanze e sentenze del G.A.
Nel caso di specie, viene affermato che “la Sezione tuttavia non ravvisa gli estremi della decadenza ex art. 10 lett. d) del D.M. n. 337/2018, sul rilievo che il mancato adempimento all’onere di conferma dell’interesse a rimanere nella graduatoria deve risultare da prova certa (…) prova che però nella specie non è stata data”.
Nell’interessante caso in esame si pone in capo all’Amministrazione l’onere di dimostrare che l’intervenuta decadenza sia imputabile al candidato che ha proposto ricorso, imponendo l’obbligo di un avviso formale ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Non basta dunque il semplice rilievo processuale dell’eccezione di decadenza “ed è appena il caso di rilevare che l’Amministrazione invoca la decadenza del candidato per la prima volta in questa sede, senza averla mai prima contestata all’interessata, in spregio dell’art. 10-bis della legge 241 del 1990”.
Infine, in questo periodo molto particolare e alla luce della grave emergenza sanitaria, non mancano spunti di dibattito che portino a ridefinite molte delle norme che limitano l’accesso al mondo universitario.
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